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Regolamento dei Servizi e del Personale

Capo II - Assunzioni e progressione giuridica ed economica
  • Art. 58

    (Verifiche di professionalità per segretari parlamentari di secondo livello, segretari parlamentari di elaborazione dati di secondo livello, assistenti parlamentari di secondo livello e collaboratori tecnici) (37)

    1. La verifica di incremento di professionalità per i segretari parlamentari di secondo livello e i segretari parlamentari di elaborazione dati di secondo livello ha ad oggetto le risultanze di un elaborato redatto al termine della partecipazione a un corso di aggiornamento professionale indetto ai sensi dell'articolo 60, comma 2, lettera b). La verifica si conclude con un giudizio di idoneità senza graduatoria, che tiene conto del rapporto di valutazione di cui all'articolo 59 sull'attività svolta dal candidato, espresso dalla commissione di cui all'articolo 57, comma 9.
    2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 ha luogo la verifica di incremento di professionalità per gli assistenti parlamentari di secondo livello e per i collaboratori tecnici.
    Note:
    (37)Articolo sostituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 188 del 30 luglio 2004, resa esecutiva con D.P. n. 1194 del 3 agosto 2004.